“È manifestamente irragionevole subordinare l'attribuzione di una prestazione assistenziale quale l'indennità di accompagnamento – i cui presupposti sono la totale disabilità al lavoro, nonché l'incapacità alla deambulazione autonoma o al compimento da soli degli atti quotidiani della vita – al possesso di un titolo di legittimazione alla permanenza del soggiorno in Italia che richiede per il suo rilascio, tra l'altro, la titolarità di un reddito”. In questo senso si è espressa la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 306 depositata il 30 luglio scorso, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001) e dell'art. 9, comma 1, del Testo Unico sull’immigrazione, nella parte in cui escludono che l'indennità di accompagnamento possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. “L'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n. 18 del 1980 – è affermato nella sentenza - rientra tra le provvidenze che, in presenza dei relativi presupposti di carattere sanitario, devono essere riconosciute a chiunque, purché legittimamente presente in modo stabile sul territorio nazionale”. Con queste motivazioni, la Corte “dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), e dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) – come modificato dall'art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e poi sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 – nella parte in cui escludono che l'indennità di accompagnamento, di cui all'art. l della legge 11 febbraio 1980, n. 18, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”.
lunedì 11 agosto 2008
domenica 10 agosto 2008
Permesso di soggiorno
Al fine di evitare lunghe ed inutili code allo sportello dell'Ufficio Immigrazione della locale Questura, nonché dei Commissariati di P.S. di Rossano, Castrovillari e Paola, sono stati creati due elenchi in formato PDF dai quali si possono evincere i permessi di soggiorno dei cittadini extracomunitari pronti per la consegna.
Gli elenchi, nel rispetto della privacy sono formati da soli caratteri alfanumerici riscontrabili sulla ricevuta di presentazione dell'istanza o sulla ricevuta postale ( numero bollettino - numero assicurata ) in possesso del richiedente.
Il cittadino extracomunitario che riscontra sugli elenchi l'avvenuta definizione della propria pratica, può ritirare il documento presso l'ufficio in cui ha presentato l'istanza, solo i PSE devono essere ritirati presso lo sportello dell'Ufficio Immigrazione della Questura.Link:
PERMESSI DI SOGGIORNO ELETTRONICI: http://questure.poliziadistato.it/file/1310_2401.pdf
PERMESSI DI SOGGIORNO CARTACEI:
http://questure.poliziadistato.it/file/1310_2400.pdf
martedì 5 agosto 2008
Stranieri in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno: emanata la circolare che consente il transito attraverso i Paesi Schengen
Il Consiglio e la Commissione europea hanno accolto la richiesta del Ministero dell’interno per consentire il transito nei Paesi europei anche con la sola ricevuta postale agli stranieri in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno. L’agevolazione non è estesa a chi è in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento e lavoro e in tutti gli altri casi.
Con telegramma del 28 luglio, la Direzione centrale dell’immigrazione del Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato che il Consiglio e la Commissione europea hanno accordato le richieste di facilitazioni di transito nei Paesi europei in favore dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno. Il transito riguarda i Paesi Schengen che sono: Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Austria, Grecia, Danimarca, Finlandia, Svezia, Islanda, Norvegia, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Malta.
Di conseguenza, nel periodo corrente dal 1 agosto 2008 al 31 gennaio 2009, gli stranieri che hanno presentato richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno potranno recarsi all’estero e fare ritorno in Italia anche attraverso le frontiere terrestri, aeree e marittime dei Paesi europei a condizione che siano in possesso dei seguenti documenti:
- passaporto o documento equipollente;
- ricevuta postale attestante l’avvenuta richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno;
- titolo di soggiorno scaduto.
Diverso è il caso degli stranieri che sono in possesso della ricevuta di Poste Italiane S.p.a. attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare. Costoro potranno far ritorno nei Paesi di origine e successivamente rientrare in Italia, a condizione che:
- l’uscita ed il rientro in Italia avvengano attraverso lo stesso valico di frontiera;
- il viaggio non preveda il transito attraverso altri Paesi Schengen, essendo lo stesso precluso;
- lo straniero esibisca il passaporto, o il documento di viaggio equipollente, unitamente al visto d’ingresso dal quale desumere i motivi del soggiorno (lavoro subordinato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare) e la ricevuta di Poste Italiane S.p.a.;
- il personale preposto ai controlli di frontiera dovrà procedere alla timbratura del documento di viaggio e della ricevuta all’atto dell’uscita e del rientro del titolare di tali documenti.
Il Ministero ricorda inoltre che al di la della temporanea facilitazione, i cittadini stranieri che sono in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento o per lavoro, o del rinnovo degli stessi e di tutte le altre tipologie, possono in qualunque momento uscire e rientrare dall’Italia, alle condizioni sopra descritte, senza attraversare i Paesi Schengen, in qualunque momento.
Con telegramma del 28 luglio, la Direzione centrale dell’immigrazione del Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato che il Consiglio e la Commissione europea hanno accordato le richieste di facilitazioni di transito nei Paesi europei in favore dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno. Il transito riguarda i Paesi Schengen che sono: Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Austria, Grecia, Danimarca, Finlandia, Svezia, Islanda, Norvegia, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Malta.
Di conseguenza, nel periodo corrente dal 1 agosto 2008 al 31 gennaio 2009, gli stranieri che hanno presentato richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno potranno recarsi all’estero e fare ritorno in Italia anche attraverso le frontiere terrestri, aeree e marittime dei Paesi europei a condizione che siano in possesso dei seguenti documenti:
- passaporto o documento equipollente;
- ricevuta postale attestante l’avvenuta richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno;
- titolo di soggiorno scaduto.
Diverso è il caso degli stranieri che sono in possesso della ricevuta di Poste Italiane S.p.a. attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare. Costoro potranno far ritorno nei Paesi di origine e successivamente rientrare in Italia, a condizione che:
- l’uscita ed il rientro in Italia avvengano attraverso lo stesso valico di frontiera;
- il viaggio non preveda il transito attraverso altri Paesi Schengen, essendo lo stesso precluso;
- lo straniero esibisca il passaporto, o il documento di viaggio equipollente, unitamente al visto d’ingresso dal quale desumere i motivi del soggiorno (lavoro subordinato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare) e la ricevuta di Poste Italiane S.p.a.;
- il personale preposto ai controlli di frontiera dovrà procedere alla timbratura del documento di viaggio e della ricevuta all’atto dell’uscita e del rientro del titolare di tali documenti.
Il Ministero ricorda inoltre che al di la della temporanea facilitazione, i cittadini stranieri che sono in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento o per lavoro, o del rinnovo degli stessi e di tutte le altre tipologie, possono in qualunque momento uscire e rientrare dall’Italia, alle condizioni sopra descritte, senza attraversare i Paesi Schengen, in qualunque momento.
lunedì 4 agosto 2008
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