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martedì 16 dicembre 2008

PERMESSI DI SOGGIORNO - QUESTURA DI COSENZA


ELENCO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO PRONTI DA RITIRARE PRESSO LA QUESTURA DI COSENZA

Elenco aggiornato al 4 NOVEMBRE 2008

Gli elenchi, nel rispetto della privacy sono formati da soli caratteri alfanumerici riscontrabili sulla ricevuta di presentazione dell'istanza o sulla ricevuta postale ( numero bollettino - numero assicurata ) in possesso del richiedente.

· permessi di soggiorno in formato cartaceo (vecchio modello);

· permessi di soggiorno elettronici.

Il cittadino extracomunitario che riscontra sugli elenchi l'avvenuta definizione della propria pratica, può ritirare il documento presso l'ufficio in cui ha presentato l'istanza, solo i PSE devono essere ritirati presso lo sportello dell'Ufficio Immigrazione della Questura.


Documenti

* PERMESSI CARTACEI PRONTI AL 04/11/2008
File PDF 31 KB


* PERMESSI ELETTRONICI PRONTI AL 04/11/2008
File PDF 33 KB

venerdì 12 dicembre 2008

Immigrati/ Decreto flussi 2008, al via procedure on line


Il 3.12.2008 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il Decreto Flussi 2008 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10.12.2008.


Il decreto in questione prevede una quota complessiva di 150.000 persone per motivi di lavoro subordinato non stagionale, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali, in base ai dati forniti dal Ministero dell’Interno sulle richieste inviate agli sportelli unici entro il 31 maggio 2008.

La quota è così ripartita:
  • 44600 cittadini dei 14 Paesi non comunitari che hanno stipulato accordi con l'Italia.

  • 105400 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero provenienti dai paesi diversi da quelli che hanno sottoscritto accordi con l’Italia, di cui sopra, ma soltanto per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona. La volontà dichiarata è dare riscontro in via prioritaria ai bisogni delle famiglie, consentendo in prevalenza gli ingressi per lavoro domestico e assistenza alla persona.

La quota di 44.600, come specificato nella circolare del Ministero dell’Interno del 5/12/2008, è da intendersi per tutte le tipologie di lavoratori (sia ogni tipo di lavoro dipendente sia lavoro domestico) provenienti dai Paesi elencati mentre quella di 105.400 lo è solo per i lavoratori domestici provenienti da tutti gli altri Paesi.

Trascorsi sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, qualora vi siano quote significative non utilizzate, si procederà ad una nuova ripartizione sulla base delle effettive necessità riscontrate dal mercato del lavoro.

Il Decreto decorre dal 15 dicembre e prevede il ripescaggio di una parte delle domande di assunzione presentate entro il 31 maggio 2008 in seguito al Decreto Flussi 2007 e non rientrate nella quota dei 170000; le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.

Per i soli datori di lavoro di origine straniera non comunitari, persone fisiche, sono richiesti i seguenti requisiti:

• l’essere in possesso o aver fatto richiesta entro la data del 10.12.2008: - carta di soggiorno (cartacea o elettronica) - permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo - carta di soggiorno rilasciata al cittadino straniero familiare di cittadino comunitario.

• confermare a partire dal 15 dicembre e entro il termine perentorio di 20 giorni (3 gennaio 2009), l’interesse all’assunzione a pena di esclusione. Non è richiesta nessuna conferma ai datori di lavoro italiani.

È previsto un ruolo per i Patronati, vista la sottoscrizione dei protocolli d'intesa. Ai Patronati che hanno inoltrato pratiche di datori di lavoro di origine straniera non comunitari, verrà richiesto o di rilasciare il codice identificativo domanda e il codice di verifica presente nella ricevuta dell’avvenuta ricezione dell’istanza da parte del Ministero dell’Interno, così da permettere al soggetto di poter gestire eventualmente da solo la procedura collegandosi al sito dello stesso Ministero dell’Interno, oppure di rispondere, su richiesta del datore di lavoro, direttamente tramite via telematica.

Il Patronato Acli invierà in questi giorni a tutti i datori di lavoro di origine straniera, non comunitaria che, per il Decreto Flussi 2007 si sono rivolti alle proprie sedi, una lettera con cui li avvisa della novità emersa dal Decreto Flussi invitandoli a recarsi negli uffici ove è stata lavorata l’istanza, per dare la conferma di cui sopra.

giovedì 4 dicembre 2008

Decreto flussi 2008: 150.000 cittadini extracomunitari ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale

Le quote saranno attinte dalle richieste inviate agli sportelli unici per l'immigrazione entro il 31 maggio 2008

È stato firmato il 3 dicembre 2008 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che determina la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2008.

Si tratta di complessivi 150.000 cittadini extracomunitari che entrano in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale.

In particolare, le quote riguardano:

  • 44.600 lavoratori domestici o di altri settori produttivi, provenienti da Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, ripartiti secondo la tabella allegata
  • 105.400 lavoratori domestici o di assistenza alla persona, provenienti da altri Paesi.

Il provvedimento è stato adottato in considerazione dell’attuale congiuntura economica e del prioritario fabbisogno delle famiglie nel settore dell’assistenza domiciliare.

Le selezioni avverranno tenendo conto delle richieste dei datori di lavoro pervenute agli sportelli unici per l’immigrazione entro il 31 maggio 2008 eccedenti la quota dei flussi prevista con decreto del 30 ottobre 2007.
Il datore di lavoro non comunitario, persona fisica, dovrà essere in regola del titolo di soggiorno (art. 9 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) o ne abbia presentato richiesta alla data di pubblicazione del decreto e, a decorrere dal 15 dicembre 2008, dovrà confermare l’interesse all’assunzione. Tale procedura, che dovrà concludersi entro venti giorni, prevede la compilazione di alcuni campi su un’apposita pagina web sul sito del Ministero dell'Interno.

mercoledì 22 ottobre 2008

Cambia la disciplina per ricongiungimenti familiari e rifugiati


Misure più severe sul riconoscimento dello status di rifugiato e sui ricongiungimenti familiari

Pubblicato dalla Gazzetta ufficiale n. 247 del 21 ottobre il D.Lgs. 3 ottobre 2008 n. 159 che modifica e integra il precedente D.Lgs 25/2008, attuativo della direttiva 2005/85/CE relativa alla normativa per le procedure applicate dagli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello stato di rifugiato.

Il provvedimento prevede, fra l'altro, che lo straniero il quale abbia richiesto lo stato di rifugiato, ma non lo ottenga in sede amministrativa, possa essere espulso prima che abbia il tempo di presentare ricorso al tribunale.

Sono stati, inoltre, introdotti altri limiti, ad esempio:

a) sino alla decisione della Commissione competente a decidere la concessione dello status, lo straniero potrà circolare soltanto in un luogo di residenza indicato dal Prefetto;

b) se presenterà domanda di asilo, dopo aver subito un'espulsione, verrà trattenuto in un C.I.E. (Centro di Identificazione ed Espulsione);

c) chi avrà subito il rifiuto da parte della Commissione della protezione, dovrà lasciare immediatamente il territorio nazionale e verrà espulso con accompagnamento alla frontiera;

d) lo straniero espulso potrà, però, presentare ricorso attraverso la rappresentanza diplomatica italiana e, solo per gravi motivi personali o di salute, potrà chiedere al Prefetto l'autorizzazione a rimanere all'interno del territorio nazionale.

Il decreto legislativo 160/2008 prevede misure più severe sui ricongiungimenti familiari. Il diritto spetterà: al coniuge maggiorenne non legalmente separato; ai figli minori non coniugati, con il consenso dell’altro genitore; ai figli maggiorenni a carico, se invalidi totali; ai genitori a carico ovvero ultrasessantacinquenni, se gli altri figli sono impossibilitati al loro sostentamento per gravi motivi di salute.

L’esame del Dna, a spese degli interessati, potrà sanare la carenza di documentazione o chiarire i dubbi sui legami di parentela.

Per ogni parente occorrerà la disponibilità di un reddito lecito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, aumentato della metà dell’importo per ogni familiare. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore a 14 anni o di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria sarà necessario un reddito non inferiore al doppio dell’assegno sociale annuo. Per i genitori ultrasessantacinquenni sarà richiesta un’assicurazione sanitaria obbligatoria o l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

L’attesa per il nulla osta passa da 90 a 180 giorni.