venerdì 23 luglio 2010

L'accoglienza non costituisce reato

Pare un'ovvietà ma - specie di questi tempi - non è così.

Come ormai tutti sanno, per irrobustire la lotta senza quartiere alla clandestinità, in Italia all'art.12 del Testo Unico dell'Immigrazione è stato aggiunto un comma (il 5-bis) che avverte che "chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

Ora si dà il caso che un cittadino italiano aveva subaffittato alcune camere ad immigrati irregolari chiedendo a ciascuno 50 euro al mese. La Corte d'appello - applicando la legge alla lettera - lo aveva condannato alla reclusione di tre mesi e a tremila euro di multa per aver così favorito la permanenza in Italia di 16 immigrati clandestini. Il nostro ha fatto ricorso e la Cassazione con sent. n. 27543 del 15 luglio, con un lampo di ritrovato buon senso, gli ha dato ragione. Ha infatti precisato che perché possa essere contestato il reato di favoreggiamento, non basta che l'imputato abbia favorito la permanenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini mettendo a loro disposizione alloggi in affitto, ma serve anche il dolo specifico, che in questo caso non esisteva perché non c'era l'obiettivo specifico di trarre un ingiusto profitto dallo stato di illegalità dei cittadini stranieri che si realizza invece quando vengono imposte ai clandestini condizioni particolarmente onerose.

In verità non sappiamo in che condizioni fossero i locali affittati agli stranieri e quali le vere intenzioni del proprietario, ma ci rallegra l'idea che qualche volta possa prevalere lo "spirito" sulla "lettera" della legge e addirittura che si possa essere accoglienti anche con gli irregolari senza per questo essere puniti. E - di questi tempi - non è davvero poco.

Scritto da Paolo Ferrari - Area Immigrazione delle Acli Nazionali

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