Il Consiglio e la Commissione europea hanno accolto la richiesta del Ministero dell’interno per consentire il transito nei Paesi europei anche con la sola ricevuta postale agli stranieri in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno. L’agevolazione non è estesa a chi è in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento e lavoro e in tutti gli altri casi.
Con telegramma del 28 luglio, la Direzione centrale dell’immigrazione del Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato che il Consiglio e la Commissione europea hanno accordato le richieste di facilitazioni di transito nei Paesi europei in favore dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno. Il transito riguarda i Paesi Schengen che sono: Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Austria, Grecia, Danimarca, Finlandia, Svezia, Islanda, Norvegia, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Malta.
Di conseguenza, nel periodo corrente dal 1 agosto 2008 al 31 gennaio 2009, gli stranieri che hanno presentato richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno potranno recarsi all’estero e fare ritorno in Italia anche attraverso le frontiere terrestri, aeree e marittime dei Paesi europei a condizione che siano in possesso dei seguenti documenti:
- passaporto o documento equipollente;
- ricevuta postale attestante l’avvenuta richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno;
- titolo di soggiorno scaduto.
Diverso è il caso degli stranieri che sono in possesso della ricevuta di Poste Italiane S.p.a. attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare. Costoro potranno far ritorno nei Paesi di origine e successivamente rientrare in Italia, a condizione che:
- l’uscita ed il rientro in Italia avvengano attraverso lo stesso valico di frontiera;
- il viaggio non preveda il transito attraverso altri Paesi Schengen, essendo lo stesso precluso;
- lo straniero esibisca il passaporto, o il documento di viaggio equipollente, unitamente al visto d’ingresso dal quale desumere i motivi del soggiorno (lavoro subordinato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare) e la ricevuta di Poste Italiane S.p.a.;
- il personale preposto ai controlli di frontiera dovrà procedere alla timbratura del documento di viaggio e della ricevuta all’atto dell’uscita e del rientro del titolare di tali documenti.
Il Ministero ricorda inoltre che al di la della temporanea facilitazione, i cittadini stranieri che sono in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento o per lavoro, o del rinnovo degli stessi e di tutte le altre tipologie, possono in qualunque momento uscire e rientrare dall’Italia, alle condizioni sopra descritte, senza attraversare i Paesi Schengen, in qualunque momento.
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